LO STATUTO

 

REPERTORIO n° 74682 - Raccolta n° 25268 – notaio Ernesto Quinto Bassi in Cagliari

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AUTOMOTO D’EPOCA "SARDEGNA"

(allegato A all’atto n° 25268

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Scopi

Art. 4 - Soci

Art. 5 - Organi Sociali

Art. 6 - Assemblea dei Soci

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Art. 8 - Presidente

Art. 9 - Presidente Onorario

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11 - Collegio dei Probiviri

Art. 12 - Patrimonio

art. 13 - Scioglimento del sodalizio

 

 

 

 

Art. 1 — Costituzione

E’ costituita l’Associazione Automoto d’Epoca "Sardegna" — Il sodalizio non ha fini di lucro ne’ fini politici.

Il Sodalizio è federato all’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.).

Esso aderisce ai principi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) condividendone le finalità e gli scopi etici e culturali, senza fine di lucro.

Il presente Statuto può essere integrato dal Regolamento. Il regolamento è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.

 

Art. 2 - Sede

L’Associazione Automoto d’Epoca "Sardegna" ha sede a Cagliari in viale Sant’Avendrace n. 101.

 

Art. 3 - Scopi

L’Associazione persegue lo scopo di riunire in sodalizio i possessori e gli amatori di motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico e di promuovere l’interesse per i medesimi; di patrocinare e organizzare manifestazioni e raduni di motoveicoli e autoveicoli storici.

L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea Generale, ad altre Associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

 

Art. 4 — Soci

I Soci possono essere:

a) Fondatori

b) Effettivi

c) Aderenti

d) Onorari

e) Sostenitori

a) Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo con atto notarile. Essi hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali;

b) Sono Soci Effettivi i possessori di motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico che pagano una quota d’iscrizione complessiva oltre che dell’associazione "SARDEGNA" anche della quota A.S.I., istituto al quale il sodalizio è federato. L’iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Essi hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali;

c) Sono Soci Aderenti quei Soci che pur essendo possessori di motoveicoli e autoveicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico non pagano la quota d’iscrizione all’A.S.I. con l’Associazione "SARDEGNA". Di solito sono Soci provenienti o iscritti in altri sodalizi federati all’A.S.I., o che comunque per libera scelta non vogliono essere Soci effettivi. La qualifica di Socio Aderente, che non ha diritto di voto, viene deliberata dal Consiglio Direttivo;

d) Sono Soci Onorari, quei Soci dell’Associazione che per meriti o per prestigio personale sono considerati persone che apportano un particolare prestigio all’Associazione. La qualifica èdeliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti, e dovrà essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci. Il Socio Onorario non ha diritto di voto e non paga la quota associativa.

e) Sono Soci Sostenitori quelle persone o enti che pur non possedendo motoveicoli e autoveicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico, contribuiscono con opere o donazioni al conseguimento dei fini sociali. Non hanno diritto di voto.

Ogni variazione dello stato di Socio acquisito deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti.

Nuove iscrizioni: condizione indispensabile per essere iscritti all’Associazione è di essere presentati da almeno un Socio che controfirma la domanda. Le nuove iscrizioni all’Associazione possono essere richieste in qualunque momento. L’iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

La modulistica occorrente per la prima iscrizione all’Associazione dev’essere richiesta, a mezzo lettera o fax alla segreteria del Sodalizio, ed è valida solo per l’anno di rilascio

Rinnovi: l’associazione al sodalizio, con validità da gennaio a dicembre, deve essere rinnovata entro il mese di febbraio di ogni anno tramite pagamento per contanti presso la Segreteria della Sede Sociale o tramite bollettino di C/C postale. Il Socio che non rinnova l’adesione all’Associazione entro il termine del 30 aprile dell’anno in corso, cessa di appartenere al Sodalizio. Trascorso il termine del 30 aprile il Socio decaduto che intendesse aderire nuovamente all’Associazione è tenuto a tutti gli adempimenti previsti per i nuovi iscritti.

La qualità di Socio si perde per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla osservanza della legge e dalla osservanza del presente statuto e dal suo regolamento. In particolar modo la qualità di Socio è incompatibile con colui il quale promuove o collabora attivamente alla organizzazione di manifestazioni in maniera autonoma. E’ aggravante se detti Soci dovessero perseguire scopo di lucro nella attività propria di organizzazione. Il provvedimento di espulsione viene adottato dal Consiglio Direttivo a semplice maggioranza. Il provvedimento ha effetto immediato. Avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini sociali.

L’associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso dei medesimi.

 

Art. 5 — Organi Sociali

- Assemblea dei Soci

- Consiglio Direttivo;

- Collegio dei Revisori dei Conti;

- Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

 

Art. 6 — Assemblea dei Soci

E’ l’organo sovrano e deliberante del Sodalizio. L’Assemblea dei Soci si riunisce dì norma una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

La convocazione deve essere notificata a ciascun Socio almeno 15 giorni prima di quello Stabilito per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno.

L’Assemblea in seduta "ordinaria" è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, stabilita almeno un ora dopo la precedente, può deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi dei presentì.

L’Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto consuntivo di gestione nonchè sugli indirizzi e direttive generali ed economiche del Sodalizio. Procede alla elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, alla scadenza del loro mandato triennale.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di iscrizione sociale

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo "delega scritta" ad altro socio. Ogni Socio può essere portatore di due deleghe limitate e precisate all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata.

Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee tutti i Soci, ma hanno diritto di voto solamente i soci fondatori ed i soci effettivi iscritti da almeno sei mesi alla data di convocazione ed in regola con il versamento della quota associativa.

In apertura dei lavori, l’Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - procede alla nomina del Presidente o moderatore e del Segretario per la verifica dei poteri. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi.

L’Assemblea dei Soci adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Inoltre, delibera in merito a qualunque argomento posto all’ordine del giorno. Non si può mettere ai voti qualunque proposta scaturisca dalla voce "varie ed eventuali" dell’ordine del giorno.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone, o comunque quando l’Assemblea lo ritenga opportuno; in caso di voto segreto dovranno essere nominati tre scrutatori.

L’Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci (ma con un minimo di 10) regolarmente iscritti da non meno di 6 mesi, con preciso ordine del giorno. La convocazione deve essere notificata a ciascun Socio, tramite lettera semplice, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea Straordinaria è valida con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo con le maggioranze previste.

La convocazione per la modifica dell’atto costitutivo, dello statuto e del relativo regolamento, deve essere approvata inoltre dalla maggioranza dei soci fondatori, che hanno conservato la qualità di socio.

I Soci riuniti in Assemblea Straordinaria possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell’Associazione stabiliti dall’art. 3. Nel corso di modifiche allo statuto, l’assemblea delibera in seduta "straordinaria" in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto in regola con le quote associative e iscritti da almeno 6 mesi. Delibera eventuali modifiche dell’atto costitutivo. Risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi. In seconda convocazione l’assemblea delibera a maggioranza con la presenza della metà più uno dei soci.

 

 

Art. 7 — Consiglio Direttivo

 

E’ l’organo esecutivo del sodalizio ed opera per il raggiungimento degli scopi previsti dall’Art. 3 ed in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero nove membri. Per l’avvio dell’Associazione e fino alla prima Assemblea elettiva, i soci fondatori danno incarico ad alcuni di essi per assolvere a tutte le incombenze necessarie alla ufficializzazione del Sodalizio. Successivamente, il consiglio direttivo eletto dall’Assemblea elettiva, dura in carica 3 anni ed i suoi membri posso essere rieletti.

Nel caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere nel corso del triennio, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua reintegrazione nella persona del primo dei candidati non eletti, da ratificare dall’assemblea ordinaria dei soci.

Sono eleggibili i soci purchè iscritti da almeno sei mesi alla data di convocazione che avranno dichiarato la propria disponibilità.

Il Consiglio Direttivo neo eletto, nella sua prima seduta procederà alla nomina tra i suoi componenti, del Presidente, che dura in carica per l’intera durata del Consiglio, due Vice Presidenti, del Tesoriere e del Segretario.

Altri incarichi verranno assegnati dal Consiglio stesso ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del regolamento organico per l’applicazione delle norme previste dallo statuto, nonchè alle varianti ed all’aggiornamento del regolamento stesso che si renderanno necessarie durante il suo mandato. Tali norme diventeranno operative successivamente all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi l’opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto e diffuso almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dai presenti alla riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo, sono valide quando siano presenti almeno 5 dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’associazione.

E’ comunque incompatibile l’appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l’associazione stessa.

 

Art.. 8 - il Presidente

Rimane in carica come il Consiglio Direttivo per un triennio. Alla scadenza del mandato può parimenti essere rieletto. Ha la legale rappresentanza del sodalizio.

Convoca l’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. In sua assenza è rappresentato con gli stessi suoi poteri dal vice presidente in carica più anziano.

 

Art. 9 - Il Presidente Onorario

E’ prevista la nomina da parte dell’Assemblea dei Soci, su designazione del Consiglio Direttivo, di un Presidente Onorario che partecipa alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

 

Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci, che eleggono nel loro seno il presidente del collegio. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell’atto costituivo.

Eletti dall’assemblea ordinaria dei soci, rimangono in carica per un triennio, in coincidenza con il consiglio direttivo. Alla scadenza del mandato possono essere rieletti. Ad essi è demandato il controllo dell’amministrazione dell’Associazione e pertanto non possono ricoprire altre cariche direttive nell’ambito del sodalizio. I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio consuntivo da presentare all’assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si raduna almeno due volte l’anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni fine esercizio. Delle proprie riunioni il collegio dei revisori dei conti redige apposito verbale.

 

Art. 11 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio del Probiviri è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti, rimanenti in carica tre anni, in coincidenza con la durata delle altre cariche. Possono essere eletti anche tra non soci. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il presidente. Alla scadenza del mandato possono essere rieletti.

Ad essi è demandato il compito di giudicare e dirimere eventuali controversie inerenti il sodalizio tra i soci e tra questi e il sodalizio o i suoi organi. Il loro verdetto è inappellabile. Non possono ricoprire altre cariche direttive nell’ambito dell’ ‘Associazione

 

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione "AUTOMOTO D’EPOCA SARDEGNA" è costituito:

da eventuali beni immobili che sono o diverranno di proprietà del sodalizio; da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi che persone e Enti verseranno al. Sodalizio per incrementarne o favorirne l’attività; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione.

Le entrate del Sodalizio sono costituite da:

dalle quote sociali annuali;

da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività del Sodalizio.

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà disposto dalla tesoreria il rendiconto consuntivo e l’eventuale preventivo per il successivo esercizio. Il consiglio direttivo relazionerà nel corso dell’assemblea ordinaria dei soci sull’andamento della gestione patrimoniale.

 

art. 13 — Scioglimento del sodalizio

Lo scioglimento del sodalizio è deliberato dall’assemblea dei soci in seduta "straordinaria", valida col voto di tre quarti degli associati, che provvederà pure a deliberare in ordine alle disponibilità sociali ed alla loro devoluzione.

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto, si osservano le disposizioni del codice civile.